Disclaimer

1) L’operatore olistico non si pone come sostituto della medicina classica occidentale, ma come strumento complementare.

Si occupa di preservare il benessere dell’individuo a 360°, aiutandolo ad integrarsi nei cicli naturali della vita, ristabilendo gli equilibri del benessere.

Non formula diagnosi, non rilascia ricette e non interferisce con le prescrizioni di farmaci e rimedi dati o suggeriti dai medici. Fornisce consigli su come utilizzare nel migliore dei modi i rimedi naturali ritenuti più idonei per il miglioramento del proprio benessere psico-fisico e energetico.

Questo sito non intende offrire consigli medici e le informazioni qui contenute non possono sostituirsi ad un consulto personalizzato effettuato da un medico.

Il cliente dovrebbe consultare un medico a proposito della propria salute, soprattutto riguardo a sintomi che possano richiedere diagnosi e/o trattamento.

L’ operatore olistico può supportare chi si rivolge a lui, nella scelta del metodo di cura naturale più indicato al suo problema.

L’operatore olistico non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza che possa derivare da qualsiasi trattamento, procedura, azione, modifica dello stato di salute o applicazione di qualsiasi metodo da parte di qualsiasi persona che legga o segua le informazioni contenute su questo sito.

Non si può garantire che le informazioni e i consigli qui contenuti siano adatti o sicuri per ogni persona.

Ogni sforzo è stato fatto per garantire che le informazioni qui contenute siano il più complete ed accurate possibile, oltre che aggiornate. Ma queste informazioni dovrebbero essere usate soltanto come guida, e non come la fonte definitiva di informazioni sui disturbi e disagi a cui qui si fa cenno.

Per tutti questi motivi si declina ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza, danno o perdita che possano essere causate dal contenuto di questo sito e dagli articoli in esso pubblicati.

2) Ad oggi le discipline Olistiche dette anche Bio-Naturali non hanno ottenuto una normativa a livello nazionale.

In attesa di una regolamentazione “ufficiale” alcune regioni come la Lombardia, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, hanno stabilito leggi regionali che permettono alla medicina Olistica di affiancarsi a quella tradizionale.
Viene riportata di seguito la LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005, N. 2 “Norme in materia di discipline bio-naturali”. (BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 04 Febbraio 2005) urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-01;2

Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

3) Le informazioni contenute in essi non sono a carattere medico e non vogliono in alcun modo sostituirsi a qualunque consulenza o prescrizione medica.

Questo sito fornisce informazioni su argomenti riguardanti il benessere inteso in senso olistico.

L’approccio olistico non si pone in contrapposizione, né in alcun modo intende sostituire la medicina tradizionale. Pertanto, è sempre richiesto di utilizzare con intelligenza e buon senso tutte le informazioni presenti su questo sito.

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono pareri di tipo professionale, medico o giuridico e non possono in nessun caso essere utilizzate per la cura di patologie o disturbi di qualsivoglia natura.

Per qualsiasi decisione o informazione riguardante lo stato di salute è necessario che la persona si rivolga al proprio medico curante o ad un’altra figura professionale autorizzata.

Se credi di essere in una condizione che richiede cure mediche, psicologiche, ecc., per favore rivolgiti subito alla figura professionale di riferimento.

Nessun professionista olistico può dunque sovrapporsi alle figure medico/psicologiche o ricoprirne le vesti.

L’Operatore Olistico, l’Operatore del Benessere e l’Operatore Energetico possono intervenire esclusivamente per aiutare il soggetto in questione a riequilibrare il proprio sistema energetico, ma non possono in nessun caso fare diagnosi, prescrivere e/o somministrare farmaci, sostituire un medico o qualunque altra figura professionale preposta.

In Italia, la professione dell’operatore olistico è regolamentata dalla legge 4/2013. I trattamenti olistici sono trattamenti di riequilibrio energetico volti al recupero ed al mantenimento del benessere e della vitalità della persona.